Non è possibile chiedere l'accesso a:
- documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi
- documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
- documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
- documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
- documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi
- documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
- documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune
- documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune
- documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.
Altri casi di esclusione dal diritto di accesso sono disciplinati dall'art. 5 del regolamento sull'accesso agli atti del Comune di Salerno.
Tempi e scadenze:
Rilascio
Nel caso di accesso informale oppure di documenti in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio, il rilascio di copia e di esame è immediato. In questo caso viene richiesto il pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale l’ufficio deve concludere il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi di sospensione o differimento.
Ritiro
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.
Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza.
È possibile fare ricorso al TAR Campania – Sezione Salerno:
- contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso;
- in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta;
- in caso di differimento dell’esercizio di accesso.
Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.