Si riporta quanto stabilito dall’articolo 24 della legge 241/1990.
Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
Il protocollo per effettuare la richiesta ha il seguente orario:
- Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00-12.00
Le sedi in cui effettuare l'accesso sono:
- Palazzo di Città – IV piano Settore Trasformazioni Urbanistiche – Via Roma 1
- Archivio Storico Urbanistica – Via S. De Renzi, 40
I richiedenti saranno convocati via mail o telefono nel giorno stabilito per l'accesso agli atti.