Per ulteriori informazioni sulle figure del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e del titolare del potere sostitutivo e per lo storico delle richieste di accesso, si può fare riferimento alla pagina relativa all'Accesso Civico sul portale Amministrazione Trasparente.
Per maggiori dettagli sulla normativa relativa agli istituti di accesso civico si può fare riferimento all'art.5 del D.Lgs. 33/2013.
Tempi e scadenze:
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), ricevuta l’istanza, è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.
Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
In caso di mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all’art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.
Il richiedente puo' altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.